La scuola elettronica del consumo
Lettura delle etichette per prodotti commerciali

 

Leggi e Norme che regolano il Commercio Elettronico

CodaCons Umbria

Il commercio elettronico è un fenomeno nato e cresciuto in pochissimi anni, sostanzialmente dal 1996 in poi e in continua trasformazione.

Il riferimento normativo per tale materia è il Decreto legislativo n.70 del 2003 attuativo della Direttiva Europea n.31 del 2000. Tale decreto ha il fine di disciplinare tutte le attività economiche svolte in linea (on-line) mediante la connessione di accesso alla rete globale Internet e con la presenza stabile degli operatori economici per mezzo di un sito web.

 

Le parti del contratto telematico sono essenzialmente tre:

  1. chi svolge on line un’attività economica di scambio di beni o servizi; (prestatore)

  2. chi offre un servizio di accesso – connessione alla rete e di memorizzazione delle informazioni (Provider)

  3. chi accede alla rete per acquistare beni o servizi o riceve dalla rete stessa informazioni a contenuto commerciale (destinatario del servizio)

Il commercio elettronico può essere di due tipi:

  1. business to consumer (scambi commerciali tra imprese e consumatori)

  2. business to business (scambi tra imprese)

Quest’ultimo supera largamente l’altro tipo di commercio per quantità, valore e tasso di crescita.

 

Obblighi del prestatore:

Il contratto telematico si intende concluso, come per altro tutti gli altri contratti, nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Il consumatore può esercitare comunque il diritto di recesso mediante l’invio di una A/R entro 10 gg. lavorativi dalla conclusione del contratto per i servizi, o dal ricevimento della merce, per i beni. Tale diritto non può essere esercitato nel caso di contratti di acquisto di beni digitalizzabili (software, musica, immagini, e-book, ecc.) scaricati dal sito Internet del venditore (il cosiddetto download) perché la prestazione è immediata e irreversibile.

 

La garanzia opera normalmente per i difetti di qualsiasi bene mobile acquistato, ma non per i servizi.

 

Le controversie relative a questi contratti possono essere portate davanti all’autorità Giudiziaria ordinaria o ad organi di composizione stragiudiziale che operano per via telematica (ad es. www.risolvionline.it).

 

Sono esclusi dall’applicazione del Decreto in esame i contratti che istituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili, quelli che devono avere per legge la forma dell’atto pubblico, i contratti di pegno, fideiussione, ipoteca.

 

Il provider non è responsabile dell’utilizzo illecito dei servizi se il suo unico ruolo è stato quello di trasferire i dati, infatti non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza.

 

Le comunicazioni commerciali non sollecitate (spam o spamming), cioè l’invio di e-mail pubblicitarie non sollecitate, devono essere chiaramente identificabili come tali e devono indicare le modalità con cui il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento futuro di tali comunicazioni. Ciò anche per tutelare la privacy di chi entra in contatto con siti di commercio elettronico.

 

In Italia ancora non vengono molto usati i contratti telematici e questo per vari ordini di motivi:

Negli ultimi anni il mezzo di pagamento più idoneo è risultato essere la carta di credito, questa però crea dei problemi nei consumatori che temono la possibilità di truffe. Con l’acquisto di carte di credito prepagate è però possibile ovviare a tale problema.

 

Quando invece si tratta di micropagamenti (servizi di notizie specialistiche, abbonamenti ad una news-letter, ecc.) l’utilizzo della carta di credito sarebbe poco conveniente e indurrebbe il consumatore a desistere dall’acquisto. Attualmente sul web esistono delle forme di micropagamenti che vengono utilizzati per servizi futili come “loghi e suonerie”, download di video e software. Vengono in questo caso utilizzate le connessioni a valore aggiunto, in pratica ci si disconnette dal proprio provider per effettuare una chiamata a valore aggiunto, dal costo variabile, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti protetti. Il pagamento avverrà tramite bolletta all’operatore telefonico che poi provvederà a versare il dovuto all’azienda fornitrice di servizi.

Il mercato del dialer (file di connessione) è da un po’ di tempo degenerato e si è arrivati a far pagare al consumatore anche € 50 per servizi di valore assolutamente irrisorio, in qualche caso si installava il software di connessione anche senza accettazione preventiva, con l’accesso remoto che si autoriconnette senza richiesta. Il consumatore si accorge di tutto ciò all’arrivo della bolletta con importi elevatissimi e decisamente in contrasto con quelli usuali.

Oggi è possibile proteggersi con il Plug in service pack 2 per windows.

Questo aggiornamento, creato dalla Microsoft, influisce sul browser, installando una nuova “Information Bar” che blocca i file dannosi e visualizza messaggi che ci informano quando siamo in presenza di download potenzialmente pericolosi.

Anche la linea ADSL, essendo digitale e non analogica, non permettendo più la tradizionale telefonata, ci protegge dalle connessioni non richieste

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